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Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici, definendo chi sono le imprese abilitate e quali sono i requisiti tecnico-professionali di chi può esercitare i lavori inerenti l'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del decreto stesso. All'art. 5 il decreto dà le casistiche in cui è obbligatorio far redigere il progetto, in particolare, per gli impianti elettrici i casi sono i seguenti:
La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un'impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la "conformità" è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione. La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso erroneamente, non viene richiesto. La "conformità" infatti descrive come è stato realizzato l'impianto e secondo quali norme tecniche e con tale documento la ditta installatrice si assume la responsabilità di aver realizzato l'impianto secondo la regola dell'arte.
Al termine dei lavori, il responsabile dell'impresa che ha modificato o installato l'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, (fac-simile del certificato di conformità) è composto, dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dal progetto.
Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.
La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell'edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L'ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.
Il certificato di conformità degli impianti:
La dichiarazione di conformità va integrata con:
Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia reperibile o non sia mai stata prodotta, è possibile redigere una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI" (fac-simile Diri), ma solo per gli impianti stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 (12 Marzo 2008).
La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.
La DiRi (Dichiarazione di rispondenza) si differenzia dalla DiCo (Dichiarazione di conformità) perchè la DiRi è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto) e su impianti realizzati prima del 2008.
Dobbiamo in questo caso conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificaato l'impianto. Il decreto 37/08 non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono a norma ,ma disciplina le modifiche su impianti esisistenti o la realizzazione di nuovi.
Impianti elettrici realizzati prima del 13 Marzo 1990 (entrata in vigore della 46/90) sono considerati a norma se dotati entrambi i seguenti dispositivi:
Impianti elettrici realizzati tra il 1990 e l'entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell'epoca. A seguito dei lavori dovrebbe essere presente la DiCo; se non è più reperibile o non è stata mai emessa è possibile sanare la situazione con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
Impianti elettrici realizzati dopo l'entrata in vigore del DM 37/08 (27 Marzo 2008) si considerano a norma quelli realizzati in conformità alle norme tecniche in vigore al momento della realizzazione/modifica dell'impianto. A seguito dei lavori effettuati deve essere presente la DiCo e non è possibile emettere la DiRi.
Il proprietario di un immobile (anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l'obbligo di affidare l'incarico ad un' impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 e registrata alla Camera di Commercio.
In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l'impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa. Quest'ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.
Entro 30 giorni dall'allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all'ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.
L'obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kw in caso di immobili con destinazione residenziale). In caso di mancato invio, l'ente distributore sospende la fornitura.
Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte.
I progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.
Anche i committenti (proprietari di casa o comunque chi commissiona il lavoro) possono essere soggetti a sanzione amministrativa se affidano i lavori ad un'impresa non certificata.