Attrezzature di lavoro

GruD.M. 11 aprile 2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. 09 aprile 2008, nr.81, nonché i criteri di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo e Legge 98/2013.

L'entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 ha apportato alcune importanti modifiche riguardanti l'attività di prima verifica periodica e verifica periodica successiva sulle attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e smi; la modifica principale è quella apportata dalla Legge 98/2013 che ha pressochè liberalizzato il mercato delle verifiche periodiche successive, ovvero quelle successive alla prima che dovrà essere sempre richiesta all'INAIL. Il Datore di Lavoro potrà così avvalersi indifferentemente della ASL/ARPA o di un Organismo Privato Abilitato dal Ministero del Lavoro.

Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e smi, ha l'obbligo di far sottoporre le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del medesimo decreto a verifica periodica, secondo le scadenze fissate nello stesso allegato.

Le attrezzature di lavoro sono suddivise in 3 categorie: Sollevamento Persone (SP), Sollevamento Cose (SC) e Gas, Vapore e Riscaldamento (GVR).

SICURCERT, Organismo di ispezione privato di tipo A (terza parte) con sede in Pistoia, con decreto direttoriale del 19/12/13 ha ottenuto dal Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali l’abilitazione ad effettuare le prime verifiche periodiche e le verifiche periodiche successive previste dal D.M. 11 aprile 2011, rinnovata periodicamente ogni 5 anni.

SICURCERT, disponendo di una struttura dotata di centri operativi sul territorio nazionale, con esperti specializzati in ogni settore specifico, esegue le verifiche periodiche sollevando dalle connesse responsabilità civili e penali i diretti interessati.

SICURCERT, attraverso il suo comparto organizzativo, tecnico, commerciale e legale, si propone per risolvere tutte le problematiche imposte dalla legislazione, garantendo una consistente riduzione dei tempi di intervento e dei costi ed una ottimizzazione delle modalità di verifica e controllo, a tutto vantaggio della sicurezza, della qualità, della legalità e del servizio verso l’utente.

Per l’esecuzione delle verifiche, SICURCERT utilizza tecnici specialisti del settore, di provata serietà e professionalità, con l’ausilio delle migliori attrezzature e strumentazioni, sempre al passo con il progresso tecnologico e con certificato di taratura.

Nell’ottica della tutela del Datore di lavoro, SICURCERT stipula un contratto con il quale assume gli obblighi di legge relativi alle verifiche periodiche e, mediante l’inserimento in uno scadenzario, solleva il Datore di lavoro stesso dall’incombenza di gestire le successive scadenze. Oltre alla comunicazione di tali scadenze, nel costo della verifica sono compresi altri servizi aggiuntivi quali l’aggiornamento costante del Datore di lavoro sulle variazioni della legislazione e delle normative tecniche.

 

Impianto alta pressioneMESSA IN ESERCIZIO E PRIMA VERIFICA PERIODICA

Per le attrezzature rientranti nei gruppi SP e SC la messa in esercizio delle attrezzature deve essere denunciata all'INAIL territorialmente competente che provvederà ad immatricolarle. Allo scadere della periodicità il Datore di Lavoro dovrà richiedere all'INAIL la prima delle verifiche periodiche, la quale dovrà provvedere direttamente o incaricando un Organismo Abilitato entro il termine di 45gg; trascorsi inutilmente i 45gg, il Datore di Lavoro potrà affidare la Verifica ad un Organismo Abilitato di sua scelta.

Per le attrezzature rientranti nel gruppo GVR occorre inviare la Richiesta di Immatricolazione e a seguito o in contemporanea la Richiesta di Messa in Servizio con marca da bollo all'INAIL territorialmente competente. Prima della scadenza dovrà essere richiesta dal Datore di Lavoro la Prima delle Verifiche periodiche sempre all'INAIL, la quale dovrà provvedere direttamente o incaricando un Organismo Abilitato entro il termine di 45gg; trascorsi inutilmente i 45gg, il Datore di Lavoro potrà affidare la Verifica ad un Organismo Abilitato di sua scelta.

 

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

Con l'entrata in vigore della legge 98/2013 le modalità di richiesta delle verifiche periodiche successive sono state modificate permettendo al Datore di Lavoro di scegliere ed incaricare indifferentemente l'ASL/ARPA o un Organismo Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza che questi ultimi ricevano incarico dall'Ente Pubblico.

Le Verifiche Periodiche Successive sugli apparecchi appartenenti ai gruppi SC e SP prevedono un'analisi documentale (dichiarazione CE di conformità, dichiarazione corretta installazione (ove previsto), tabelle/diagrammi di portata (ove previsto), diagramma delle aree di lavoro (ove previsto), istruzioni per l'uso e manutenzione, registro di controllo), esame a vista (per valutare lo stato di conservazione) e prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Le Verifiche Periodiche Successive per le attrezzature di lavoro rientranti nel gruppo GVR prevedono n°3 tipologie di verifiche:

    1. verifica di funzionamento, che consiste in:
      • esame documentale;
      • controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
      • controllo dei parametri operativi.
    2. verifica interna, che consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature con un esame a vista delle parti interne ed esterne accessibili e ispezionabili;

    3. verifica di integrità, che consiste:
      • nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature con un esame a vista delle parti interne ed esterne accessibili e ispezionabili;
      • esame spessimetrico ed altre eventuali prove, eseguiti da personale qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendono necessarie qualora:
        • l'attrezzatura non sia ispezionabile completamente;
        • emergano dubbi sulla condizione delle membrature;
        • si presentino situazioni evidenti di danno;
        • in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo direttive di prodotto.

Al termine della verifica verrà emesso il relativo verbale che dovrà essere tenuto agli atti dal Datore di Lavoro per eventuali controlli da parte degli enti di vigilanza.

 

DOCUMENTAZIONE

 

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